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Il nostro glossario raccoglie le definizioni dei termini più utilizzati in ambito assicurativo, per aiutarti a
comprendere meglio il linguaggio specifico della documentazione contrattuale delle nostre polizze.
Soggetto, sia persona fisica che giuridica, il cui interesse viene protetto dal contratto di assicurazione. L’aderente firma e stipula il contratto assicurativo, si impegna al pagamento dei premi e ha il diritto di usufruire della copertura assicurativa offerta dalla polizza.
Periodo del piano di rimborso del finanziamento, che prevede il pagamento di rate composte dalla quota interessi e dalla quota capitale.
Soggetto, sia persona fisica che giuridica, esposto a un evento rischioso. Se si tratta di una persona fisica, coincide con l’aderente. Nel caso di una persona giuridica, coincide con il Key Man dell’azienda aderente.
Insieme delle operazioni e dei servizi offerti da una compagnia di assicurazioni per proteggere persone fisiche o giuridiche dai rischi. Include la stipula di polizze, la gestione dei premi, l’analisi dei rischi e il pagamento delle indennità in caso di sinistro.
Processo attraverso il quale una compagnia di assicurazioni trasferisce parte dei rischi assunti a una compagnia di riassicurazione, per ridurre la propria esposizione e garantire maggiore stabilità finanziaria. Questa attività include la stipula di contratti di riassicurazione, la gestione dei premi trasferiti e il coordinamento delle indennità in caso di sinistro.
Collaborazioni strategiche tra banche e compagnie di assicurazione finalizzate alla creazione e distribuzione di prodotti che combinano elementi assicurativi e di investimento.
Soggetto che riceve le prestazioni previste dal contratto di assicurazione ed erogate dalla compagnia. Per alcune garanzie, può coincidere con l’aderente, per altre può essere designato dall’aderente o, in caso di mancata designazione, coincidere con i beneficiari stabiliti per legge.
Capitale scelto dall’aderente alla sottoscrizione della polizza e indicato nel Modulo di proposta.
Periodo di tempo immediatamente successivo alla data di decorrenza del contratto di assicurazione durante il quale le coperture assicurative non sono operative. Se l’evento dannoso si verificherà nel corso di tale periodo, la compagnia non corrisponderà la prestazione assicurata.
Percentuale delle spese di gestione, comprese le spese di acquisizione, incasso e amministrative, oltre a eventuali altri oneri considerati dalla compagnia durante la determinazione della tariffa. Include anche il margine industriale per compensare il rischio d’impresa.
Istante in cui l’aderente riceve la Lettera di conferma da parte della compagnia, attestante l’accettazione della proposta assicurativa.
Insieme di clausole e disposizioni che regolano il contratto di assicurazione, definendo diritti, doveri e obblighi sia dell’assicurato che della compagnia assicurativa. Queste condizioni stabiliscono i termini della copertura, le esclusioni, le modalità di pagamento dei premi e le procedure da seguire in caso di sinistro.
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la compagnia e ne gestisce tutti gli adempimenti amministrativi. Il contraente può non coincidere con l’aderente o il beneficiario.
Contratto mediante il quale la compagnia di assicurazione, dietro il pagamento di un premio, si impegna a pagare una prestazione entro i limiti convenuti al verificarsi dell’evento assicurato.
Le garanzie contenute nella polizza concesse dalla compagnia e che prevedono il pagamento di un indennizzo al verificarsi del sinistro.
Data a partire dalla quale la polizza inizia ad avere validità che viene indicata nella Lettera di conferma.
Importo del capitale del finanziamento ancora dovuto alla data del sinistro.
Morte dell’assicurato per qualsiasi causa.
Comunicazione formale inviata dall’assicurato o dal beneficiario alla compagnia di assicurazione, attraverso la quale si richiede la liquidazione dell’indennizzo previsto a seguito dell’evento coperto dalla polizza.
Documento Informativo Precontrattuale di base, che contiene le informazioni essenziali e significative per la comprensione del contratto di assicurazione. Il DIP Danni è il documento informativo di base per i prodotti del ramo danni. Il DIP Vita è il documento informativo precontrattuale dei prodotti vita di “puro rischio” (diversi dai prodotti d’investimento assicurativi) per i quali il pagamento del capitale avviene esclusivamente se si verifica l’evento assicurato.
Documento aggiuntivo contenente informazioni di maggior dettaglio al fine di consentire al cliente una conoscenza più approfondita del prodotto assicurativo e quindi consentirgli una maggiore consapevolezza nella scelta. Sono documenti informativi aggiuntivi: il DIP Aggiuntivo Danni (per i prodotti danni); il DIP Aggiuntivo Vita (per i prodotti vita di puro rischio, cioè “non finanziari”); il DIP Aggiuntivo Multirischi (per contratti in cui ai prodotti assicurativi vita sono abbinate garanzie relative ai rami danni, in sostituzione del DIP aggiuntivo Danni e del DIP aggiuntivo Vita).
Periodo di vigenza del contratto di assicurazione.
Periodo di vigenza delle coperture assicurative.
Termine dal quale prendono efficacia il contratto e le coperture assicurative e che coincide con le ore 24 del giorno in cui l’aderente paga il premio.
Rischi o limitazioni espressamente indicati nel contratto di assicurazione che la compagnia non copre. Tali esclusioni precisano quali eventi o circostanze non rientrano nelle garanzie assicurative fornite.
Età calcolata in anni dalla data di nascita alla data di sottoscrizione.
Età presa in considerazione dalla compagnia per il calcolo del premio. È calcolata in anni interi, trascurando la frazione di anno inferiore o uguale ai 6 mesi e computando come anno intero la frazione superiore ai 6 mesi.
Situazione che può causare o ha già causato un danno, e che costituisce la base del contratto assicurativo e del pagamento del premio.
Clausola contrattuale che prevede, in cambio di un premio ridotto, che il contraente si assuma una parte del costo del sinistro. Nelle polizze legate a mutui e finanziamenti, è la parte del finanziamento, specificata nel contratto, che rimane a carico dell’assicurato.
Periodo di tempo eventualmente specificato nella polizza durante il quale, se si verifica il sinistro, l’assicurato non ha diritto alla prestazione assicurativa.
Clausola contrattuale che prevede una somma fissa o una percentuale del danno sempre a carico dell’assicurato, indipendentemente dall’ammontare del sinistro. In caso di sinistro, l’assicurato riceverà l’indennizzo solo per la parte di danno eccedente la franchigia stabilita.
Clausola contrattuale per cui l’assicurato non riceve alcun indennizzo se il danno è inferiore o pari alla franchigia stabilita. Tuttavia, se il danno supera tale franchigia, l’indennizzo sarà erogato per intero senza alcuna detrazione.
Prevede il pagamento di un indennizzo in caso di morte dell’assicurato, causata da malattia (verificatasi dopo la data di effetto del contratto, ma prima della sua scadenza) o da infortunio.
Prevede il pagamento di un indennizzo, nel caso in cui l’assicurato (lavoratore autonomo o lavoratore dipendente pubblico) sia incapace totalmente o parzialmente di svolgere qualsiasi attività per un periodo di tempo limitato.
Prevede il pagamento di un indennizzo, in caso di malattia (verificatasi dopo la data di effetto del contratto, ma prima della sua scadenza) che abbia causato la perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità lavorativa per invalidità permanente.
Prevede il pagamento di un indennizzo, sulla base della somma assicurata, in caso di infortunio che abbia causato la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell’assicurato di svolgere qualsiasi attività.
Copertura assicurativa che prevede il pagamento di un indennizzo predeterminato al verificarsi di una delle gravi malattie specificate in polizza (come infarto, cancro, cecità, ictus, insufficienza renale, ecc.). L’indennizzo può essere erogato in forma anticipata o aggiuntiva rispetto alla prestazione per decesso ed è fornito in abbinamento a una polizza vita che include la garanzia in caso di morte.
Prevede il pagamento di un indennizzo nel caso in cui l’assicurato (lavoratore dipendente di azienda privata) abbia cessato la sua normale attività lavorativa a causa di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” o “messa in mobilità”.
Copertura assicurativa che prevede il rimborso delle spese sostenute dall’assicurato prima e dopo il ricovero in un istituto di cura, inclusi i costi per interventi chirurgici.
Società autorizzata a operare nel settore assicurativo in conformità alle direttive comunitarie sull’assicurazione diretta.
Somma di denaro che la compagnia di assicurazione paga all’assicurato o al beneficiario a seguito di un sinistro coperto dalla polizza. L’indennizzo è destinato a compensare i danni subiti, entro i limiti e alle condizioni stabilite nel contratto di assicurazione.
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che procuri all’assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Persone fisiche o persone giuridiche (le società), iscritte nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del CAP, che svolgono a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa invalidità permanente perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ai sensi dell’art. 13 del DL n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135 del 7 agosto 2012, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione a tutela del consumatore.
Soggetto che ricopre uno dei seguenti ruoli per l’azienda aderente: amministratore, socio, dirigente, titolare, rappresentante legale, figura con ruolo rilevante per lo sviluppo economico dell’azienda aderente (comprovato da un contratto/accordo che lega la persona all’azienda anche con un rapporto di consulenza).
Persona fisica che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di redditi da lavoro dipendente e che comporti la denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi da lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), 46 (redditi da lavoro dipendente), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone. Rientrano nella categoria dei lavoratori autonomi anche i liberi professionisti.
Persona fisica che svolge la propria attività lavorativa presso un’azienda privata di cui è dipendente e il cui contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, regolato dalla Legge italiana, non sia inferiore a 16 ore settimanali.
Sono equiparati ai lavoratori di azienda privata: i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai; i soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato con la medesima cooperativa; i lavoratori somministrati; i lavoratori con contratto di apprendistato.
Persona fisica dipendente della Pubblica Amministrazione intesa come: le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado; le Aziende e le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province ed i Comuni; le Università; le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e le loro Associazioni; le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Documento con cui la compagnia accetta la proposta di adesione alla Polizza Collettiva da parte dell’aderente.
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Importo massimo specificato nel contratto di assicurazione che indica la cifra oltre la quale l’assicurato non riceverà ulteriori indennizzi.
Documento che può essere utilizzato per la denuncia dei sinistri. In esso è contenuto l’elenco dei documenti da consegnare in fase di denuncia.
Documento attraverso il quale il potenziale assicurato richiede alla compagnia di assicurazione la stipula di una polizza.
Persona fisica che non sia lavoratore autonomo, lavoratore di azienda pubblica, lavoratore dipendente di azienda privata. Sono equiparati al non lavoratore: i pensionati, le casalinghe, gli studenti, i dipendenti di imprese famigliari con mansioni di assistenza o collaborazione famigliare, i dipendenti di imprese famigliari in rapporto di parentela con il datore di lavoro (nelle società di capitali tale rapporto di parentela riguarda anche quello esistente tra il lavoratore e l’amministratore unico, il direttore generale o l’amministratore delegato), i dipendenti di azienda privata con contratto di lavoro non disciplinato dalla legge italiana e/o con meno di 16 ore settimanali.
Periodo di tempo in cui le coperture assicurative sono attive e risulta pagato il relativo premio. Per esempio, nel caso di premio annuo con frazionamento di premio semestrale, il periodo coincide con il semestre per cui è stato pagato il premio.
Periodo di tempo successivo alla data di cessazione del periodo di inabilità totale temporanea ovvero dello stato di disoccupazione o mobilità per il quale sia stato liquidato un sinistro, durante il quale l’assicurato deve ritornare a svolgere la sua normale attività lavorativa ai fini dell’indennizzabilità del sinistro successivo.
Piano di rimborso rateale del finanziamento sottoscritto con la banca.
Documento che formalizza il contratto di assicurazione stipulato tra il contraente e la compagnia di assicurazione.
Contratto di assicurazione stipulato da un contraente unico, come un’azienda o un’associazione, a beneficio di un gruppo di persone, come dipendenti o membri. Questa polizza offre copertura assicurativa a tutti i membri del gruppo, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel contratto.
Periodo del piano di rimborso del finanziamento che prevede il pagamento di rate composte dalla sola quota interessi.
Importo richiesto all’aderente quale corrispettivo per usufruire delle coperture assicurative.
Parte del premio assicurativo suddivisa in rate da versare alle scadenze stabilite nel contratto. Questa formula agevola il pagamento del premio, ma comporta l’applicazione di maggiorazioni (diritti di frazionamento) da parte della compagnia di assicurazione.
Premio assicurativo corrisposto a intervalli di tempo e per una durata prefissati. Può essere di ammontare costante o crescente, in base alle condizioni contrattuali (premio annuo), oppure variabile a discrezione del contraente, entro i limiti indicati nel contratto (premio ricorrente).
Premio assicurativo versato in un’unica soluzione al momento della stipula del contratto, coprendo l’intero periodo di validità della polizza.
Periodo di tempo entro il quale il diritto dell’assicurato o del beneficiario a richiedere l’indennizzo o il risarcimento alla compagnia di assicurazione deve essere esercitato. Trascorso questo termine, il diritto non può più essere fatto valere. La durata e le modalità della prescrizione sono stabilite dalla legge e specificate nel contratto di assicurazione.
Documento che descrive lo stato di salute dell’assicurato e costituisce parte integrante del contratto. Viene utilizzato dalla compagnia di assicurazione per valutare il rischio e determinare il premio. Deve essere compilato e firmato dall’assicurato o da chi esercita la patria potestà, prima della stipula di una polizza malattia o vita. Dichiarazioni inesatte o omesse possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione.
Documento utilizzato dal distributore nella fase precontrattuale per acquisire informazioni utili e pertinenti al fine di valutare le richieste ed esigenze di copertura e/o di previdenza del cliente. Sulla base delle informazioni acquisite, i distributori sono tenuti a proporre solo contratti coerenti con le esigenze espresse da contraente o aderente o assicurato.
Categorie in cui vengono raggruppate polizze relative a un determinato rischio o a un gruppo di rischi simili, ad esempio ramo danni (infortuni, malattia, r.c. auto, ecc.) e ramo vita.
Facoltà del contraente di sciogliere unilateralmente il contratto di assicurazione entro un termine stabilito dalla legge o dal contratto stesso, senza penali e senza dover fornire una motivazione. Il recesso deve essere comunicato alla compagnia di assicurazione secondo le modalità previste nel contratto.
Soggetto, diverso dal beneficiario, a cui la compagnia, potrà fare riferimento in caso di decesso dell’assicurato e per specifiche esigenze.
Indicatore finanziario che misura la capacità di una compagnia di assicurazione di far fronte ai propri impegni nei confronti degli assicurati, in linea con i requisiti di capitale richiesti dalla normativa Solvency II. Esprime il rapporto tra il capitale disponibile della compagnia e il capitale richiesto per coprire i rischi assunti (Solvency Capital Requirement – SCR). Un SCR ratio superiore al 100% indica che la compagnia ha un capitale sufficiente a coprire i rischi previsti, garantendo stabilità e sicurezza finanziaria.
Insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente all’aderente/assicurato prima della sottoscrizione del contratto. Include il DIP e il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione, eventuali allegati, il Fac-simile del Modulo di proposta, l’Informativa sul trattamento dei dati personali e il Modulo di Denuncia sinistri.
Evento dannoso previsto e coperto dal contratto di assicurazione, il cui verificarsi obbliga la compagnia assicurativa a fornire l’indennizzo o la prestazione prevista.
Direttiva 1973/239/CE, come modificata dalla Direttiva 2002/13/CE (danni) e Direttiva 2002/83/CE (vita).
Direttiva 2009/138/CE.
Importo aggiuntivo al premio assicurativo base, richiesto dalla compagnia di assicurazione per coprire rischi particolari o aumentati associati all’assicurato. Il sovrappremio può essere applicato, ad esempio, in caso di condizioni di salute specifiche, attività professionali o sportive pericolose, o altri fattori che incrementano il rischio per la compagnia assicurativa.
(altre) spese derivanti dalla conclusione di un contratto di assicurazione diverse dalle provvigioni di acquisizione, come definite dall’art. 52 del D.lgs. n. 173 del 26 maggio 1997.
(altre) spese di amministrazione, diverse dalle provvigioni di incasso. In particolare, sono ricompresi i costi sostenuti per la gestione del portafoglio, tutte le spese per la gestione della riassicurazione passiva e attiva, con esclusione, per quest’ultima, dei costi relativi alle commissioni e partecipazioni agli utili spettanti alle cedenti. Le altre spese di amministrazione comprendono la gestione delle partecipazioni agli utili e dei ristorni, le spese per il personale non attribuite agli oneri relativi all’acquisizione, alla liquidazione dei sinistri e alla gestione degli investimenti. Sono compresi, inoltre, gli oneri sostenuti per la cessazione dei rapporti agenziali, per la parte non soggetta a rivalsa.
Provvigioni di acquisizione, altre spese di acquisizione, provvigioni di incasso e altre spese di amministrazione.
Posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un lavoratore dipendente di azienda privata che è iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità presso il centro per l’impiego di competenza, percependo le rispettive indennità. Durante la disoccupazione/mobilità il lavoratore non potrà svolgere nessuna attività lavorativa.
Clausola contrattuale che alla scadenza annuale prevede il rinnovo automatico del contratto, in assenza di disdetta.
Prezzo fissato dalla compagnia per ogni tipologia di copertura assicurativa, definito sulla base dei dati dell’assicurato, del bene da assicurare e del profilo di rischio.
Periodo compreso tra la data di perfezionamento del contratto di assicurazione e la data di scadenza stabilita. Un contratto valido è anche efficace e produce effetti a partire dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, salvo eventuali periodi di carenza o franchigia previsti.
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