Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche
Il 2 Gennaio 2024 è entrata in vigore la Legge 7 dicembre 2023 n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, introducendo il “diritto all’oblio oncologico”.
Per diritto all’oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge, tra i quali anche la stipulazione di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi. L’obiettivo che tale legge si prefigge è quello di evitare discriminazioni a danno delle persone che, dopo essersi ammalate di tumore, ne sono guarite.
Con l’entrata in vigore della predetta Legge, in fase di sottoscrizione di una polizza assicurativa l’Assicurato non è più tenuto a dichiarare informazioni relative a patologie oncologiche dalle quali sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni (5 anni nel caso di tumore insorto prima dei 21 anni di età compiuti).
Qualora informazioni relative ai casi previsti dalla legge venissero riportate dall’Assicurato durante la fase assuntiva, le stesse non potranno essere utilizzate dalla Compagnia per la determinazione delle condizioni contrattuali. Pertanto, la Compagnia informa che l’Assicurato non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito, secondo la definizione della legge.
La Legge, all’articolo n. 5 “Disposizioni transitorie e finali”, prevede l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e provvedimenti che saranno pubblicati nell’arco dei prossimi 6 mesi, con lo scopo di completare e specificare il contenuto normativo in termini di applicazione.
In attesa dell’adozione dei provvedimenti attuativi, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge devono conformarsi ai princìpi ivi introdotti.