CNP Assurances SA e CNP Caution SA – ciascuna Compagnia per quanto di propria competenza – mettono a disposizione di tutti i Clienti e gli utenti il rendiconto aggiornato sull’attività di gestione dei reclami a questo link.

La Compagnia è competente per i reclami che hanno come oggetto le lamentele sugli aspetti pre-contrattuali e contrattuali di polizza (es: prestazioni delle coperture, condizioni di polizza, ecc.) e sul comportamento tenuto dalla Compagnia stessa o dall’intermediario assicurativo incaricato durante la sua attività di distribuzione.
Eventuali reclami sulle condizioni di assicurazione e sulla gestione sinistri riguardanti la prestazione Decesso, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Malattia Grave (se previste nella polizza), dovranno essere indirizzati, per iscritto, a uno dei seguenti canali: PEC, e-mail o posta/raccomandata all’Ufficio Reclami della Compagnia incaricata del loro esame:
CNP ASSURANCES S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio reclami
Via Arbe, 49 – 20125 Milano
PEC: cnp@pec.cnpitalia.it
E-mail: reclami@cnpitalia.it
Eventuali reclami sulla gestione sinistri riguardanti le prestazioni Perdita di Impiego e sul rapporto contrattuale relativo alle condizioni generali dovranno essere indirizzati, per iscritto, a uno dei seguenti canali: PEC, e-mail o posta/raccomandata all’ Ufficio Reclami della Compagnia incaricata del loro esame:
CNP CAUTION S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Ufficio reclami
Via Arbe, 49 – 20125 Milano
PEC: cnpcaution@pec.cnpcaution.it
E-mail: reclami@cnpcaution.it
La Compagnia si impegna a dare riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso in cui l’istruttoria del reclamo richieda il contraddittorio con l’intermediario che ha proposto il prodotto, il termine di 45 giorni è sospeso per un massimo di 15 giorni. I reclami riguardanti il comportamento tenuto dagli intermediari Banche e Broker durante l’attività di distribuzione, devono essere inoltrati direttamente a questi ultimi presso i recapiti forniti nell’informativa del Distributore, resa al cliente prima della sottoscrizione della proposta.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, potrà rivolgersi all’IVASS,
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21, 00187 Roma,
a mezzo posta oppure via fax allo 0642133206.
La presentazione del reclamo può avvenire anche via PEO (posta elettronica ordinaria) dell’Istituto: email@ivass.it o via PEC ad uno di questihttp://asdf indirizzi:
tutela.consumatore@pec.ivass.it
(abilitata a ricevere messaggi solo da caselle di Posta Elettronica Certificata – PEC)
In tal caso, per velocizzarne la trattazione, è opportuno che gli eventuali allegati al messaggio PEC siano in formato PDF
Per la stesura del reclamo da presentare a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Reclami” o collegandosi al seguente link: Modulo Reclami Ivass.
Essendo le Compagnie soggette alla Vigilanza Francese, l’esponente ha altresì facoltà di rivolgersi per iscritto all’Istituto di Vigilanza Francese – ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) presso l’Ufficio Reclami con sede in:
4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris – Cedex 09 – Francia
corredando l’esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo:
Direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito dedicato) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET
All’IVASS, che provvede ad inoltrarlo al suddetto sistema estero competente dandone notizia al Cliente che ha presentato reclamo
Si ricorda infine che è possibile rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal presente Contratto, previo esperimento obbligatorio del processo di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, in quanto condizione preliminare per accedere al successivo processo giudiziale.
È possibile, inoltre, rivolgersi all’Arbitro Assicurativo (AAS), sistema di risoluzione alternativo delle controversie. È un organismo indipendente e imparziale per la risoluzione di controversie insorte con la Compagnia o i suoi intermediari relativamente ai diritti, agli obblighi e alle facoltà derivanti dai contratti di assicurazione, purché il Cliente sia il contraente, l’assicurato, il beneficiario o un danneggiato che possa agire direttamente verso la Compagnia.
Il Cliente può rivolgersi all’AAS a condizione che:
Se, invece, con il ricorso non si chiede il pagamento di una somma di denaro, perché la controversia riguarda l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà previsti dal contratto (ad esempio, quali rischi sono compresi e quali esclusi), non ci sono limiti di valore.
Il ricorso all’AAS è possibile esclusivamente tramite il portale online dedicato, previo versamento di un contributo di 20 euro (con rimborso da parte dell’impresa o dell’intermediario in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso).
La decisione viene presa dall’AAS sulla base della documentazione presentata.
Se il ricorso è accolto, anche solo in parte, l’impresa o l’intermediario devono adempiere alla decisione entro 30 giorni. Le decisioni dell’AAS non sono vincolanti per le parti, tuttavia in caso di inadempimento la notizia sarà pubblicata sul sito dell’AAS per 5 anni e sull’homepage dell’impresa – anche qui di seguito disponibile – o intermediario per 6 mesi.
La procedura ordinaria si conclude entro 90 giorni dalla chiusura del fascicolo, salvo proroga per casi complessi. Resta comunque ferma la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale dell’AAS e la Guida all’utente
Al momento non sono state segnalate inadempienze dall’AAS.
CNP Assurances SA e CNP Caution SA – ciascuna Compagnia per quanto di propria competenza – mettono a disposizione di tutti i Clienti e gli utenti il rendiconto aggiornato sull’attività di gestione dei reclami a questo link.